(Tribunale di Venezia, Sez. II Civile – Sentenza n. 6214/2025)
La decisione conferma la giurisdizione italiana, esclude la prescrizione del diritto al risarcimento e individua nel Fondo istituito dal D.L. n. 36/2022 lo strumento di soddisfazione delle pretese risarcitorie.
1. Il contesto storico dell’Eccidio di Pedescala.
La pronuncia in esame si inserisce nel solco del contenzioso relativo ai crimini di guerra perpetrati dalle truppe naziste sul territorio italiano durante il secondo conflitto mondiale e, in particolare, trae origine dalla tragica vicenda storica nota come “Eccidio di Pedescala”, “Strage di Pedescala” ovvero “Martirio di Pedescala”.
Tra il 30 aprile e il 2 maggio 1945, nelle frazioni di Pedescala, Forni e Settecà, nel Comune di Valdastico (Vicenza), reparti dell’esercito tedesco in ritirata, con il supporto di collaborazionisti italiani, diedero esecuzione ad una brutale azione ritorsiva, culminata nell’uccisione di oltre ottanta civili inermi. L’operazione, condotta con modalità particolarmente efferate, si caratterizzò per il rastrellamento della popolazione maschile e per la successiva esecuzione indiscriminata di numerosi abitanti del luogo, tra cui i congiunti delle odierne attrici.
A distanza di decenni dai fatti, due eredi delle vittime hanno agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio, in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
2. L’oggetto del giudizio.
Il giudizio ha avuto ad oggetto l’accertamento della responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra e la conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita dei congiunti. Le principali questioni giuridiche affrontate dal Tribunale possono essere così sintetizzate:
- l’affermazione della giurisdizione italiana nei confronti di uno Stato estero per atti iure imperii qualificabili come crimini internazionali;
- la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania in presenza del Fondo istituito dallo Stato italiano;
- la prescrizione del diritto al risarcimento;
- la configurabilità e quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
3. Evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Il Tribunale ha ricostruito il complesso quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia. In particolare, assumono rilievo i seguenti passaggi:
- gli accordi internazionali tra Italia e Germania siglati a Bonn nel 1961, intesi a definire in via generale le questioni risarcitorie, senza tuttavia esaurire tutte le pretese individuali;
- il mutamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione nel 2004 con la storica pronuncia n. 5044/2004, per mezzo della quale è stata riconosciuta la possibilità di derogare all’immunità degli Stati in presenza di crimini internazionali lesivi di diritti fondamentali;
- la successiva pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (2012), che ha riaffermato l’immunità giurisdizionale della Repubblica Federale di Germania;
- l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 238/2014 ha individuato nei diritti inviolabili della persona un “controlimite” all’ingresso delle norme internazionali sull’immunità;
- il recente intervento normativo di cui all’art. 43 del D.L. 36/2022, che ha istituito un Fondo statale destinato al ristoro delle vittime dei crimini del Terzo Reich.
Il Tribunale valorizza, in particolare, il bilanciamento operato dal legislatore tra obblighi internazionali e tutela effettiva dei diritti fondamentali, riconoscendo la preminenza della giurisdizione civile italiana nella fase di accertamento.
Per accedere al Fondo è necessario conseguire un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto esclusivamente l’accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito.
4. Legittimazione passiva e ruolo del Fondo statale.
Uno dei punti centrali della decisione concerne la legittimazione passiva.
Il Giudice veneziano esclude che l’istituzione del Fondo comporti l’estromissione della Repubblica Federale di Germania dal giudizio di cognizione, chiarendo che la responsabilità per i fatti illeciti resta imputabile allo Stato autore dei crimini, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene quale soggetto obbligato al pagamento nella fase esecutiva.
La disciplina introdotta dall’art. 43 D.L. 36/2022 viene qualificata come una forma peculiare di espromissione ex lege, che non incide sull’accertamento della responsabilità ma esclusivamente sulle modalità di soddisfazione del credito.
Ne deriva, dunque, che il giudizio deve comunque svolgersi nei confronti dello Stato estero responsabile e che la sentenza di accertamento costituisce titolo per l’accesso al Fondo.
5. La questione della prescrizione.
Particolarmente rilevante è stato, nel giudizio de quo, il rigetto dell’eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Il Tribunale afferma che il diritto al risarcimento, pur non essendo imprescrittibile, non era concretamente esercitabile prima del mutamento giurisprudenziale intervenuto nel 2004 con la storica pronuncia della Cassazione n. 5044, fino a tale momento, infatti, operava un assetto normativo e interpretativo che impediva l’azione giudiziaria nei confronti dello Stato tedesco.
Applicando l’art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione viene, dunque, individuato nel 2004.
Inoltre, trattandosi di fatti qualificabili come reato punito con la pena dell’ergastolo (omicidio volontario aggravato), trova applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., pari a vent’anni.
Il Tribunale ha, altresì, disatteso l’ulteriore argomentazione difensiva avversaria fondata sulla presunta estinzione del reato per morte degli autori materiali, dedotta in via presuntiva sulla base dell’età degli stessi. In particolare, la difesa erariale aveva sostenuto che, trattandosi di fatti risalenti agli anni 1943 – 1945, gli autori, necessariamente già in età adulta all’epoca, dovessero ritenersi, secondo un criterio probabilistico, deceduti, con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario (comma 1, art. 2947 c.c.).
Tale ricostruzione è stata ritenuta non condivisibile, in quanto fondata su presunzioni generiche e non idonee a fornire una prova sufficientemente rigorosa dell’effettiva estinzione del reato.
Il giudice ha evidenziato come l’età ipotetica degli autori, pur avanzata, non sia di per sé incompatibile con la sopravvivenza di un essere umano, sicché non può ritenersi dimostrato il presupposto per l’applicazione del diverso regime prescrizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il diritto azionato deve ritenersi tempestivo.
6. Accertamento della responsabilità per crimini contro l’umanità.
Il Tribunale qualifica i fatti oggetto di causa come crimini contro l’umanità, evidenziando:
- la natura ritorsiva dell’azione militare;
- la totale estraneità delle vittime al conflitto;
- la particolare brutalità delle modalità esecutive.
Viene pertanto affermata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania quale successore dello Stato nazista autore dei crimini, con conseguente obbligo risarcitorio.
7. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Il giudice riconosce alle attrici il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2228/2012).
In particolare, viene ribadito che:
- la perdita del congiunto integra una lesione di diritti inviolabili della persona;
- il danno comprende sia la sofferenza interiore sia il pregiudizio dinamico-relazionale;
- per i familiari più prossimi (genitori, figli, fratelli) opera una presunzione semplice di sofferenza.
Di rilievo è, inoltre, il riconoscimento del danno anche in favore del soggetto nato successivamente alla morte del congiunto, sul presupposto che la lesione del diritto al rapporto familiare si realizza al momento della nascita (Cass. n. 9700/2011).
8. Criteri di liquidazione.
La quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa mediante l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), secondo il sistema a punti.
Il giudicante ha valorizzato l’età delle vittime e delle superstiti, la convivenza, l’intensità del legame familiare e le modalità particolarmente violente dell’evento.
Nel caso della figlia nata successivamente ai fatti, è stata operata una riduzione percentuale (25%) in considerazione dell’assenza di una sofferenza soggettiva direttamente vissuta, pur permanendo il pregiudizio relazionale.
9. Effetti della decisione.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia accerta la responsabilità della Repubblica Federale di Germania in relazione ai fatti tristemente noti come “Strage di Pedescala”, liquida il danno in favore delle attrici e, infine, individua nel Fondo statale il soggetto tenuto al pagamento.
Viene espressamente previsto che la decisione, una volta passata in giudicato, costituisca titolo per l’accesso al Fondo istituito dall’art. 43 D.L. 36/2022 convertito nella L. n. 79/2022.
10. Considerazioni conclusive.
La pronuncia in commento si segnala per la chiarezza con cui affronta e coordina i molteplici profili, internazionali, costituzionali e civilistici, sottesi al risarcimento dei danni da crimini di guerra.
In particolare, il Tribunale di Venezia conferma la centralità dei diritti inviolabili della persona quale limite all’immunità degli Stati, ribadisce la persistente giurisdizione del giudice italiano nella fase di accertamento, chiarisce il ruolo del Fondo statale quale strumento di soddisfazione del credito e, infine, offre una ricostruzione coerente dei criteri di decorrenza della prescrizione in contesti storicamente complessi.
La decisione rappresenta, dunque, un ulteriore consolidamento dell’orientamento volto a garantire una tutela effettiva alle vittime dei crimini nazifascisti, assicurando un punto di equilibrio tra rispetto degli obblighi internazionali e salvaguardia dei diritti fondamentali.
In tale prospettiva, essa costituisce un importante riconoscimento per gli eredi di vittime di crimini di guerra, contribuendo a definire un quadro applicativo ormai sempre più stabile e favorevole alla tutela delle posizioni soggettive lese.
Dott. Federico Girardi


