1. La vicenda successoria e l’intervento del Demanio
La vicenda in esame trae origine dal decesso del de cuius, avvenuto nel 2002 presso la casa di riposo in cui risiedeva stabilmente.
Il defunto non lasciava coniuge né figli e, pertanto, i fratelli risultavano gli unici eredi legittimi.
La notizia del decesso veniva loro comunicata tempestivamente dalla struttura che ospitava il fratello.
Tuttavia, nessuno dei chiamati all’eredità ha mai proceduto all’accettazione della stessa, né si è in alcun modo attivato in relazione alla successione mortis causa.
Nel 2020, il Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, preso atto dell’assenza di eredi che avessero accettato l’eredità e trascorso il termine decennale di prescrizione per l’accettazione della stessa, ne dichiarava l’acquisto da parte dello Stato.
In conseguenza di ciò, l’intera eredità del de cuius veniva acquisita dal Demanio e, successivamente, alienata per mezzo della competente Agenzia mediante atto di compravendita immobiliare stipulato dinanzi a un notaio.
2. Il quadro normativo della successione devoluta allo Stato.
Nell’ordinamento italiano vige la regola per la quale “in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia” (art. 586 c.c.).
Presupposto per l’applicazione dell’art. 586 c.c. è la mancanza di testamento ovvero che questo disponga solo di parte dei beni, nonché l’assenza di successibili legittimi che possano o vogliano accettare l’eredità. Per “altri successibili” il legislatore intende il coniuge superstite, i figli, i parenti legittimi in linea retta o i collaterali entro il sesto grado.
Nel nostro sistema normativo “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto” (art. 456 c.c.).
Nonostante la tempestiva comunicazione del decesso ai familiari del de cuius, nel caso di specie nessuno dei chiamati all’eredità si attivava per curarne la successione.
Atteso che il defunto non aveva fatto testamento, trovavano applicazione le norme che regolano la successione legittima.
In particolare, mentre nei casi in cui venga lasciato testamento è il notaio che lo riceve a informare tutti i chiamati all’eredità del loro diritto di accettare, così non avviene nei casi di successione legittima per la quale non è previsto alcun obbligo di informazione né viene designata la figura che dovrebbe occuparsene.
In seguito al decesso di una persona e all’acquisto della qualità di erede legittimo, spetta all’erede stesso occuparsi della gestione del patrimonio ereditario, rivolgendosi agli uffici competenti per avviare le procedure necessarie alla gestione della successione e del patrimonio ereditario.
Nel caso di specie, è accaduto che in seguito al decesso del de cuius, nessuno si attivava per curarne la successione per oltre un decennio, un lasso temporale particolarmente significativo se si considera che “il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione […]” (art. 480 c.c.).
Alla luce di questo, nel 2012 il diritto di accettazione dell’eredità si prescriveva, estinguendosi in modo definitivo per ogni chiamato all’eredità.
Prendendo atto di ciò, nel 2020 l’Agenzia del Demanio deliberava l’acquisizione da parte dello Stato dell’eredità giacente posto che, proprio in considerazione del tempo trascorso, non vi erano altri successibili che avrebbero potuto accettare l’eredità.
In questi casi, dunque, lo Stato è considerato come l’ultimo degli eredi legittimi.
Il regime giuridico per l’acquisizione delle eredità vacanti risulta differente dal normale regime ereditario.
L’acquisto, infatti, opera di diritto senza bisogno di accettazione e non è possibile la rinunzia.
La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute da ultimo allo Stato, perché questi adempia ad un dovere d’interesse generale, impedendo che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto.
Il secondo comma dell’art. 586 c.c. dispone che “lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.
Quale erede, lo Stato subentra in tutti i diritti trasmissibili a causa di morte.
Non vi è, tuttavia, confusione tra i patrimoni: lo Stato conserva tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, fatta eccezione per quelli che si estinguono con la morte.
La devoluzione dell’eredità allo Stato non si realizza in situazioni di mera incertezza in ordine alla presenza di chiamati all’eredità, la quale dà, invece, luogo alla situazione di giacenza di cui all’art. 528 c.c.
3. Considerazioni conclusive.
L’art. 586 c.c. è una norma di chiusura che consente di evitare che un patrimonio rimanga privo di titolare per effetto della morte di quello precedente ove non si possa far luogo alla successione legittima o testamentaria.
Con riferimento al caso in esame, l’acquisizione dell’eredità al Demanio dello Stato è avvenuta in modo legittimo, posto che il tempo trascorso dalla morte del de cuius ha estinto per prescrizione il diritto di ogni chiamato all’eredità.
Avv. Nicola De Stefani
Dott. Federico Girardi
Dott.ssa Chiara Busatta


