Principi guida nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3104/2025: tra autonomia valutativa del giudice e presunzione di danno parentale

(Corte d’Appello di Venezia sezione quarta civile, sentenza n. 3104/2025 – dott.ssa Clotilde Parise)


Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli eredi del De cuius (figlie, fratello e nipoti) convenivano innanzi al Tribunale di Vicenza il conducente ed il responsabile civile, chiedendo il risarcimento dei danni patiti iure proprio per effetto della perdita del loro congiunto, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale.
La vittima si trovava a bordo dell’autovettura di sua proprietà condotta dalla moglie, la quale perdeva il controllo del mezzo e impattava contro un autocarro.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo il concorso colposo del danneggiato, sostenendo che la vittima non avesse impiegato i dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza e airbag).
Il giudice di primo grado accertava che il sinistro era stato causato dalla condotta imprudente della conducente, ravvisando un concorso del fatto colposo del passeggero nella causazione dell’evento di danno, nella misura del 30%, per non avere impiegato la cintura di sicurezza.
Respingeva, inoltre, la domanda risarcitoria proposta dai nipoti e condannava la compagnia assicurativa al pagamento, in favore delle figlie e del fratello, di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, previa decurtazione della quota corrispondente al concorso di colpa e degli acconti medio tempore versasti dall’assicurazione.
Il Tribunale giungeva a tali conclusioni dopo aver disposto due C.T.U. per verificare l’impiego delle cinture di sicurezza da parte della vittima e ritenendo, “secondo regole di comune esperienza”, gli elementi fattuali raccolti dal consulente tecnico del PM gravi, precisi e concordanti sebbene nessuno dei periti interpellati avesse confermato con certezza il mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato.
Il giudice negava, inoltre, ai nipoti del De cuius il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, ritenendo che non fosse stata provata l’esistenza di “un tangibile legame affettivo, di solidarietà e comunanza familiare”. 
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i congiunti del defunto, articolando due motivi e insistendo per la riforma parziale della sentenza. 
Con il primo motivo gli appellanti censuravano la sentenza per non essersi conformata a quanto accertato dalle due consulenze tecniche d’ufficio e per avere fatto ricorso a massime di comune esperienza prive, a loro dire, del valore probatorio delle leggi scientifiche che governano la dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo gli eredi criticavano la statuizione che negava il risarcimento in favore dei nipoti, osservando che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza dei familiari superstiti.
La compagnia assicurativa si costituiva anche nel grado di appello, contestando le ragioni poste a fondamento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La corte veneziana, investita della questione, rigettava il primo motivo d’appello, ritenendo che il giudice di primo grado avesse adeguatamente motivato lo scostamento dalle risultanze tecniche, indicando con chiarezza gli elementi probatori e le regole di comune esperienza che riteneva rilevanti. 
Accoglieva, invece, il secondo motivo, osservando che il giudice di prime cure non si era conformato al principio secondo cui il vincolo formale di parentela costituisce, di per sé, elemento presuntivo della sussistenza del danno.

1. Sull’efficacia delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio alla luce del principio judex peritus peritorum

Secondo la Suprema Corte, “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle emergenze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, mediante l’indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU” (Cass., Sez. III, Ordinanza, 11/01/2021, n. 200).
Nel caso di specie, il giudice d’appello, ha ritenuto che le deduzioni degli appellanti non fossero idonee a scalfire la valutazione compiuta dal Tribunale, poiché il principio judex peritus peritorum consente al giudice di discostarsi dalle risultanze tecniche, purché la decisione sia adeguatamente motivata e fondata su elementi processuali.
Ne deriva che il giudice, per risolvere questioni tecniche o scientifiche, non è necessariamente tenuto a nominare un consulente, potendo fare ricorso anche a conoscenze specialistiche acquisite autonomamente attraverso studi e ricerche personali (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 14759/2007).
La consulenza tecnica d’ufficio non rappresenta, dunque, un mezzo di prova in senso proprio ma uno strumento di ausilio quando la decisione richiede competenze tecniche specifiche.
In conclusione, il ruolo centrale del giudice quale peritus peritorum riafferma la necessità di una valutazione autonoma, critica e razionalmente motivata delle risultanze tecniche, garantendo un equilibrato contemperamento tra sapere scientifico ed evidenze processuali.

2. Sul vincolo formale di parentela quale elemento presuntivo della sussistenza del danno 

La Corte d’Appello di Venezia, aderendo all’orientamento consolidato della Cassazione, ha accolto il secondo motivo di gravame, disattendendo l’impostazione dal giudice di primo grado.
Gli appellanti avevano correttamente rilevato che, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, l’esistenza stessa del rapporto di parentela consente di presumere la sofferenza dei familiari superstiti, trattandosi di conseguenza intrinseca alla natura umana.
Una volta dimostrati il vincolo familiare e l’esistenza di un rapporto di frequentazione stabile, incombe sulla parte convenuta l’onere di superare tale presunzione, provando specifiche e concrete circostanze idonee a escludere l’effettività del legame, irrilevanti risultando sia l’eventuale invalidità della vittima sia la tenera età degli eredi.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nel precisare che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989/2019).

Concludendo, il riconoscimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale richiede una valutazione concreta e rispettosa della realtà affettiva familiare, nella quale la presunzione di sofferenza dei congiunti rappresenta un principio fondamentale a tutela della dignità umana e dell’equità del giudizio.

Dott. Federico Girardi

cintura di sicurezza
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